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Azzeccagarbugli digitali: la quadrupla firma elettronica

A che punto siamo con l’e-Government, cioè con la Pubblica Amministrazione digitale, nel nostro paese? Undici anni fa fu introdotta la piena rilevanza giuridica del "documento informatico". Lo fece Franco Bassanini, lungimirante ministro della Funzione Pubblica. Da allora siamo sommersi da una miriade di leggi e regolamenti che si contraddicono a vicenda. Purtroppo il legislatore ha voluto calcare la mano ed ha ingarbugliato – come spesso accade in Parlamento – un ambito che invece dovrebbe essere improntato alla semplicità. Ecco quindi un’invenzione degna di un azzeccagarbugli, la quadrupla firma: digitale, elettronica, elettronica avanzata ed elettronica qualificata. C’è poi la posta elettronica certificata, ad aggiungere confusione. Gli stessi addetti ai lavori fanno fatica a comprendere la differenza tra un’opzione e l’altra. E se vogliamo spedire una mail certificata al di fuori dell’Italia, c’è compatibilità?

 

Insomma si è persa l’opportunità di diffondere la cultura della sicurezza informatica, in un mondo fatto di mail contraffatte e furti d’identità. Se tutte o quasi le e-mail fossero o certificate, mittenti e destinatari avrebbero la garanzia di interloquire con la persona giusta. La stessa Pubblica Amministrazione, a ogni livello, potrebbe intrattenere rapporti formali al suo interno e con i cittadini. Non ci sarebbe più bisogno di timbri, bolli e raccomandate. Si risparmierebbero miliardi di euro. Il danno è fatto ma si è ancora in tempo per riparare. A questo proposito vi segnalo un convegno molto interessante che si è tenuto a Roma circa un anno, fa per iniziativa del Cyber-Crime Working Group, gruppo di lavoro creato dal dipartimento di Matematica e Informatica dell’ Università di Perugia. Titolo del convegno: "1997-2007 – dieci anni di documenti informatici a che punto siamo con l’amministrazione digitale?". Partecipanti: Marco Scialdone, responsabile Computerlaw.it – Informatica e Diritto; Renato Borruso, presidente aggiunto onorario della Corte di Cassazione, già docente di Informatica Giuridica Università Luiss di Roma ed ex direttore del Centro Elettronico di Documentazione (CED) della Corte di Cassazione; Enrico De Giovanni, avvocato dello Stato, capo di gabinetto CNIPA; Massimo Melica, segretario Fondazione Italiana Innovazione Forense presso il Consiglio Nazionale Forense e direttore Osservatorio CSIG Roma; Massimo Penco, professore Università di Perugia, vice coordinatore CyberCrime Working Group; Annalisa Ranieri, docente in Gestione informatica dei documenti dell’Università di Firenze; Pasquale Russo, coordinatore dei Centri Studi & Ricerche della Link Campus University of Malta;  Franco Bassanini, professore ordinario di diritto costituzionale, membro dell’Advisory Board del Segretario generale delle Nazioni Unite per le ICT. Dal giorno del convegno a oggi non è cambiato granché, purtroppo. Per questo, se avete tempo e voglia, vi invito a vedere/ascoltare i video del convegno. Li trovate cliccando qui.
 
Definizioni dopo il recepimento della direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo in base allo Schema di decreto del Presidente della Repubblica sul regolamento che reca disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10:
 
  • FIRMA DIGITALE  è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

  • FIRMA ELETTRONICA ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;
  • FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g) , del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;
  • FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA  la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma.
Pubblicato da Pino Bruno

Pino Bruno

Scrivo per passione e per dovere, sono direttore di Tom's Hardware Italy, ho fatto il giornalista all'Ansa e alla Rai e scrivo di digital life per Mondadori Informatica e Sperling&Kupfer

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