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Informazione: ecco perchè il disegno di legge sulle intercettazioni è contrario alla Convenzione dei diritti dell’uomo

Scrive sul suo blog la giurista Marina Castellaneta: “Un dato è certo. Il disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche sarà pure approvato dal Parlamento italiano, ma non supererà il vaglio di Strasburgo. Al primo ricorso presentato da un giornalista o da un editore punito per aver fornito notizie di pubblico interesse trasgredendo le norme interne è certo che sulla futura legge si abbatterà la scure della Corte europea“.

Continua Marina Castellaneta: “Su diversi punti, che suscitano critiche dei giornalisti e perplessità della collettività che ha diritto a ricevere informazioni, si è già consolidata una prassi giurisprudenziale, che va nel senso della tutela della libertà di stampa. Prima di tutto sul fronte delle sanzioni.

La Corte europea non solo ha già stabilito che la previsione del carcere per i giornalisti che pubblicano notizie è in contrasto con il diritto alla libertà di espressione (articolo 10 della Convenzione dei diritti dell’uomo), ma ha anche precisato che la semplice previsione del carcere nell’ordinamento interno, seppure con la conversione in una sanzione pecuniaria, ha un effetto deterrente sulla libertà di stampa ed è quindi di per sé contraria alla Convenzione (sentenza 2 aprile 2009, Kydonis contro Grecia, ricorso n. 2444/07).

La Corte europea ha poi bacchettato gli Stati che prevedono sanzioni pecuniarie eccessive che, invece, possono essere applicate solo tenendo conto delle “tasche” del giornalista (sentenza 5 luglio 2007, Lionarakis contro Grecia , ricorso n. 1131/05; sentenza 17 luglio 2008, Riolo contro Italia).

Netta poi la posizione sulla pubblicazione di materiale coperto da segreto istruttorio. Nella sentenza  del 19 gennaio 2010, caso Laranjeira Marques Da Silva contro Portogallo (ricorso n. 16983/06), di fronte alla condanna  per violazione del segreto istruttorio e per diffamazione inflitta dai tribunali portoghesi a un giornalista che  aveva riportato alcuni stralci di passi istruttori riguardanti un uomo politico accusato di molestie sessuali, la Corte ha ritenuto che né la preoccupazione per la protezione dell’inchiesta né la protezione della reputazione potevano prevalere sull’interesse della collettività a ricevere informazioni sulle indagini penali a carico di un politico.

La Corte ha anche chiarito che non tocca ai giudici nazionali sostituirsi alla stampa nella scelta delle tecniche di pubblicazione utilizzate dal giornalista per dare una notizia.

Fino ad arrrivare alla pubblicazione delle intercettazioni: nella sentenza del  7 giugno 2007 (Dupuis e altri contro Francia, ricorso n. 1914/02), la Corte europea ha bocciato il comportamento della Francia perché i giudici interni, alle prese con due giornalisti che avevano pubblicato documenti, stralci di dichiarazioni al giudice istruttore, brogliacci delle intercettazioni, li  avevano condannati, in sede penale e civile, ritenendo che i verbali pubblicati provenivano da un fascicolo non accessibile se non da soggetti tenuti al segreto istruttorio.

Di conseguenza, i giornalisti avevano violato la vita personale e i diritti di difesa del funzionario pubblico del quale i reporter avevano raccontato la vicenda giudiziaria. Le regole di funzionamento degli organi giurisdizionali, secondo la Corte d’appello francese, prevalevano sulla libertà di espressione.

Una conclusione del tutto ribaltata da Strasburgo: per i giudici internazionali, infatti, il diritto dei giornalisti di pubblicare notizie su indagini in corso prevale rispetto alle esigenze di segretezza delle attività giudiziarie, anche se i giornalisti pubblicano verbali di intercettazioni acquisite illegalmente dalle autorità pubbliche. Ai reporter – ha precisato la Corte europea – deve essere accordata una tutela ampia, proprio per consentire un’informazione su tutte le questioni d’interesse generale e soprattutto su quelle scottanti.

Ad accogliere la posizione dei giudici nazionali francesi si dovrebbero escludere dal diritto alla libertà d’informazione tutte le notizie di carattere giudiziario coperte dal segreto, con una forte limitazione per l’opinione pubblica che ha il diritto di ricevere notizie. E una chiara violazione dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Per quanto riguarda poi misure drastiche nei confronti del giornalista come il sequestro dei suoi strumenti di lavoro – computer, telefoni e quant’altro – i giudici internazionali hanno precisato che la perquisizione in casa e nell’ufficio di un giornalista che aveva pubblicato notizie su un’inchiesta giudiziaria in corso, con annesso sequestro di documenti, archivi, telefoni cellulari, computer, è una violazione della libertà di espressione, che per di più intacca il futuro lavoro del giornalista proprio perché le sue fonti sono “bruciate” (sentenza  Tillack contro Belgio, 27 novembre 2007, ricorso n. 20477/05). La tutela delle fonti – ha precisato la Corte –  non è un semplice privilegio per i giornalisti e quindi non può essere accordata o ritirata in funzione della liceità o dell’illiceità della fonte”.

Grazie all’avv. Marina Castellaneta, professore associato di diritto internazionale nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Bari, titolare dell’insegnamento di istituzioni e politiche dell’Unione europea nel Master in giornalismo organizzato dall’Università degli Studi di Bari e dall’Ordine dei giornalisti di Puglia.

Pino Bruno

Scrivo per passione e per dovere, sono direttore di Tom's Hardware Italy, ho fatto il giornalista all'Ansa e alla Rai e scrivo di digital life per Mondadori Informatica e Sperling&Kupfer

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