Giornalismi: citare sempre la fonte dice la Corte europea dei diritti dell’uomo
17 Maggio 2011 Pubblicato da Pino Bruno
- 17 Maggio 2011
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E’ un brutto vezzo soprattutto italico ma è praticato anche altrove. I giornalisti hanno il braccino corto, quando si tratta di citare una fonte. Se ne vergognano, si sentono sminuiti, gli scellerati. Chi lavora sul web tira fuori l’alibi del “non generare traffico fuori del cortile di casa”. I collegamenti esterni – dicono – portano altrove i visitatori. E’ una foglia di fico che non sta né in cielo, né in terra. Denota provincialismo, mancanza di etica professionale, scorrettezza deontologica. I link alle fonti, invece – come sottolinea una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo – sono salutari anche per evitare guai giudiziari.
Ne parla nel suo blog la giurista Marina Castellaneta, presidente del Master di giornalismo promosso dall’Università di Bari e dall’Ordine dei giornalisti della Puglia. “Immunità per i giornalisti che riprendono notizie tratte da internet e che le pubblicano su un giornale con una precisa citazione della fonte. Lo chiede la Corte europea dei diritti dell’uomo che, con la sentenza depositata il 5 maggio 2011 (ricorso n. 33014/05, Editorial Board of Pravoye Delo)”.
Scrive Marina Castellaneta che la Corte “ha condannato l’Ucraina per violazione dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto alla libertà di espressione.
Alla Corte di Strasburgo si era rivolto il redattore capo di un giornale ucraino che aveva pubblicato una lettera scaricata da internet che accusava di corruzione anche il presidente della federazione di thai boxing.
Quest’ultimo aveva citato in giudizio il giornale che era stato condannato a pubblicare una rettifica, una lettera di scuse e a corrispondere oltre 2mila euro di danni.
La Corte europea non ha condiviso il giudizio dei tribunali interni. Questo perché, considerando che la legge ucraina prevede un’esclusione dalla responsabilità civile nei procedimenti per diffamazione per i giornalisti che pubblicano notizie tratte da altri giornali, analoga esclusione deve essere garantita per le notizie reperite sul web.
Una lacuna ingiustificata per la Corte che ha evidenziato il ruolo fondamentale svolto da internet nelle attività dei media: l’assenza di una regolamentazione in questo settore, che permetta ai giornalisti di usare informazioni ottenute da internet “senza il timore di essere sanzionati, è un ostacolo alla stampa nell’esercizio della sua funzione vitale di “public watchdog”.
Di qui la condanna dell’Ucraina, i cui tribunali interni, per di più, prima di sanzionare il giornalista, non hanno considerato la buona fede e la correttezza del giornalista”.
Chissà se i braccini corti comprenderanno la lezione.