Registro Italiano in Internet: i ciarlatani della DAD reiterano
12 Novembre 2011 Pubblicato da Pino Bruno
- 12 Novembre 2011
- APPROFONDIMENTI, ATTUALITA', RETI
- antitrust, bufala, internet, istituto di informatica e telematica, truffatore
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Perseverare è diabolico, e loro perseverano. Parlo del sedicente Registro Italiano in Internet, una trappola per gonzi che impazza da anni in rete sotto forma di lettera inviata alle aziende che hanno siti internet. Puntuale come il vino novello, la caduta delle foglie e le prime piogge, ogni autunno arriva una letterina da Amburgo. La scrivono i titolari del DAD (Deutscher Adressdienst GmbH). Questo registro non esiste, è una bufala mieti-soldi. Chi abbocca paga per niente. L’Autorità italiana Garante per la Concorrenza e il Mercato ha sanzionato più volte la DAD, ma i ciarlatani tedeschi fanno orecchie da mercante e sperano sempre che qualcuno abbocchi.
Come ho già scritto in passato, si deve fare attenzione e non rispondere, né tantomeno pagare. L’unico vero Registro italiano è quello gestito dall’Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa, che non chiede soldi!
Per approfondire, ecco uno dei provvedimenti adottati dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il mercato nei confronti della DAD:
BOLLETTINO N. 17 DEL 14 MAGGIO 2007/ 75
PUBBLICITA’ INGANNEVOLE E COMPARATIVA
IP12 – REGISTRO ITALIANO IN INTERNET-DAD
Provvedimento n. 16766
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 26 aprile 2007;
SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;
VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del
consumo;
VISTO l’articolo 26, commi 10 e 12, del Decreto citato;
VISTO in particolare l’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in base al quale,
in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli
effetti, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro e nei
casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa per
un periodo non superiore a trenta giorni;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTA la propria delibera n. 14992, del 7 dicembre 2005, con la quale l’Autorità ha deliberato la
sospensione provvisoria di quattro messaggi pubblicitari diffusi nella prima metà del mese di
giugno 2005, attraverso il servizio postale, dalla società DAD Deutscher Adressdienst GmbH (di
seguito DAD), consistenti in altrettanti moduli d’ordine per l’inserimento dei dati relativi alle
società destinatarie nel “Registro Italiano in Internet”;
VISTE le segnalazioni, rispettivamente, del 14 giugno 2006, del 3 luglio 2006, successivamente
integrata in data 14 luglio 2006, del 17 luglio 2006, del 25 luglio 2006, del 1° agosto 2006, del 31
agosto 2006, successivamente integrata in data 11 settembre 2006, del 6 settembre 2006, dell’11
settembre 2006, del 18 settembre 2006, del 21 settembre 2006 e del 5 ottobre 2006,
successivamente integrata in data 19 ottobre 2006, pervenute da due enti pubblici, un’associazione
e da otto imprese, aventi ad oggetto moduli per l’aggiornamento dei dati su internet denominati
“Registrazione Internet Italia”;
VISTA la propria delibera del 24 ottobre 2006, n. 16098, con la quale l’Autorità ha contestato alla
società DAD la violazione di cui all’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, per
non aver ottemperato alla citata delibera n. 14992, del 7 dicembre 2005;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. IL FATTO
1. Con provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005, l’Autorità ha deliberato la sospensione
provvisoria, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05 e dell’articolo
11, comma 2, del D.P.R. n. 284/03, di quattro messaggi pubblicitari diffusi dalla società tedesca
DAD, avente sede ad Amburgo, attraverso il servizio postale, nella prima metà del mese di giugno
2005, in varie province italiane, e consistenti in altrettanti moduli d’ordine per l’inserimento dei
dati relativi alle società destinatarie nel “Registro Italiano in Internet”.
BOLLETTINO 76 N. 17 DEL 14 MAGGIO 2007
2. I suddetti moduli d’ordine recavano, in alto, l’intestazione “Registro italiano in Internet per le
imprese”, seguita dalla dicitura “Registrazione del sito Internet” e da un riquadro contenente la
denominazione sociale e la sede dell’impresa destinataria. Accanto a tale riquadro, era posto un campo
da compilare con l’indicazione del nome della ditta e della sede, preceduto dall’avvertenza “Spazio per
le correzioni ed ulteriori informazioni relative al numero di telefono e fax”. Seguiva, quindi, la richiesta
di “rinviare il modulo con i Vostri dati attuali nella busta di risposta allegata o per fax al registro
italiano in Internet. Il registro Internet riporterà così solamente le informazioni più attuali”.
I messaggi, inoltre, avvisavano della possibilità di indicare fino a 3 parole chiave per la ricerca,
nell’ambito del settore di attività, della ditta che rinviava il modulo compilato. Nei moduli, vi era
poi l’indicazione di due dati, inseriti già dalla società mittente, relativi all’indirizzo internet e al
settore in cui la ditta ricevente operava, dati che quest’ultima poteva correggere o modificare ai
fini dell’inserzione nel suddetto registro.
3. Nel predetto provvedimento, l’Autorità ha ritenuto che “i messaggi segnalati appaiono, ad una prima
delibazione, idonei a indurre in errore i destinatari relativamente ad elementi essenziali per la propria
valutazione di adesione, quali le caratteristiche stesse dell’iniziativa e l’esatta identità del soggetto
autore, in quanto, attraverso la terminologia utilizzata, con riguardo al “Registro Italiano in internet” in
cui le imprese stesse possono chiedere l’inserimento, e in assenza di adeguate avvertenze in senso
contrario, possono ingenerare il convincimento che non vi sia distinzione fra il registro tenuto
dall’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il registro cui fanno
riferimento i moduli inviati dalla DAD”.
4. Alla luce di tali considerazioni, e della circostanza che dall’esame degli atti del procedimento,
emergevano elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine
di impedire che i messaggi segnalati continuassero ad essere diffusi nelle more del procedimento
di merito, l’Autorità ha deliberato la sospensione provvisoria dei suindicati messaggi pubblicitari,
diffusi dalla società DAD, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05 e
dell’articolo 11, comma 2, del D.P.R. n. 284/03.
5. Con successive richieste di intervento pervenute rispettivamente in data 14 giugno 2006, 3 luglio
2006, successivamente integrata in data 14 luglio 2006, 17 luglio 2006, 25 luglio 2006, 1 agosto 2006,
31 agosto 2006, successivamente integrata in data 11 settembre 2006, 6 settembre 2006, 11 settembre
2006, 18 settembre 2006, 21 settembre 2006, del 5 ottobre 2006, successivamente integrata in data 19
ottobre 2006, presentate da due enti pubblici, un’associazione e 8 imprese, sono stati segnalati moduli
per l’aggiornamento dei dati su internet denominati “Registrazione Internet Italia” inviati dalla DAD e
diffusi a mezzo posta fra il maggio e il giugno 2006.
6. In sintesi, nelle segnalazioni si lamenta l’ingannevolezza dei messaggi segnalati in quanto
indurrebbero i destinatari a ritenere erroneamente che l’iniziativa promossa sia riconducibile
all’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, cioè il Registro del
ccTLD “.it” responsabile dell’assegnazione dei nomi a dominio nel country code Top Level
Domain “it”, nonché delle relative attività di gestione operativa.
7. I messaggi oggetto delle nuove richieste di intervento recano, in alto, l’intestazione
“Registrazione Internet Italia”, seguita dalla dicitura “per le imprese” e da un riquadro contenente
la denominazione sociale e la sede dell’impresa destinataria. Accanto a tale riquadro, è posto un
campo da compilare con l’indicazione del nome della ditta e della sede, preceduto dall’avvertenza
“Spazio per le correzioni ed ulteriori informazioni relative al numero di telefono e fax”. Vi è poi la
richiesta di “rinviare il modulo con i Vostri dati attualizzati per il Registro Italiano in Internet
nella busta di risposta allegata o per fax. Il registro Internet riporterà così solamente le
informazioni più attuali”.
BOLLETTINO N. 17 DEL 14 MAGGIO 2007 77
I messaggi, inoltre, avvisano della possibilità di indicare fino a 3 parole chiave per la ricerca,
nell’ambito del settore di attività, della ditta che rinvia il modulo compilato. Nel modulo, vi è poi
l’indicazione di due dati, inseriti già dalla società mittente, relativi all’indirizzo internet e al settore
in cui la ditta ricevente opera, che quest’ultima può correggere al fine di fornire le informazioni
corrette o comunque più attuali.
8. I messaggi oggetto delle nuove richieste di intervento, pur presentando alcune differenze di
carattere meramente grafico e formale rispetto al messaggio valutato dall’Autorità nel citato
provvedimento, appaiono prospettare contenuti sostanzialmente analoghi a quelli già riscontrati nei
messaggi di cui l’Autorità ha inibito la diffusione nel predetto provvedimento cautelare, con
specifico riguardo ad elementi essenziali per la propria valutazione di adesione, attinenti all’esatta
identità del soggetto autore dell’iniziativa.
9. Infatti, la terminologia utilizzata nell’intestazione del modulo per indicare l’iniziativa di
aggiornamento dati “Registrazione Internet Italia”, seppur formalmente diversa rispetto a quella
presente nella versione del messaggio oggetto di valutazione nel provvedimento n. 14992, del 7
dicembre 2005, in assenza di adeguate avvertenze in senso contrario, per il suo contenuto non
univoco, non appare di per sé idonea ad eliminare il possibile effetto confusorio ingenerato nei
destinatari dei moduli circa l’esatta identità del soggetto che gestisce il servizio di registrazione
ove i dati verranno inseriti, ripresentando in tal modo il medesimo profilo oggetto di censura da
parte dell’Autorità nel predetto provvedimento del 7 dicembre 2005.
Al riguardo, occorre altresì osservare che nel corpo del messaggio sono ancora presenti riferimenti
espliciti al “Registro Italiano in Internet”, denominazione riportata anche nella versione del messaggio
oggetto di censura nel provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005. In particolare, nella sezione
dedicata alla richiesta indirizzata al destinatario del modulo di rispedire i propri dati una volta
attualizzati, viene specificato che tale attività è svolta “per il Registro Italiano in Internet”. Inoltre, viene
fatto presente che “Il Registro Internet riporterà così solamente le informazioni più attuali”…”Sul
modulo in fondo a destra, potrete oltre al Vostro settore indicare per la ricerca fino a tre parole chiave,
grazie alle quali gli interessati potranno trovarVi nel registro Internet”.
10. Ciò posto, analogamente a quanto rilevabile nel messaggio oggetto di valutazione nel
provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005, ciò che viene percepito dai destinatari è la possibilità di
inserire i propri dati nel Registro del ccTDL “.it” gestito dall’Istituto di Informatica e Telematica del
Consiglio Nazionale delle Ricerche. Sotto tale profilo, detti moduli sono idonei ad ingenerare nei
destinatari la convinzione che i plichi postali provengano direttamente da tale ente, preposto
istituzionalmente alla tenuta del Registro del ccTDL “.it” che è responsabile dell’assegnazione dei nomi
a dominio nel country code Top Level Domain “it”.
11. In conclusione, i messaggi diffusi nel maggio e giugno 2006, analogamente a quello oggetto di
valutazione nel provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005, continuano a presentare un
contenuto confusorio relativamente all’esatta identità del soggetto da cui provengono.
12. Il citato provvedimento di sospensione n. 14992, del 7 dicembre 2005 risulta notificato
all’operatore pubblicitario in data 27 dicembre 2005. Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta
che i messaggi oggetto del provvedimento interinale sono stati nuovamente diffusi in un periodo
successivo alla data di notifica del provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005.
13. Pertanto, con provvedimento del 24 ottobre 2006, n. 16098, l’Autorità ha contestato alla società
DAD di aver violato la delibera del 7 dicembre 2005 n. 14992, con cui l’Autorità ha deliberato la
sospensione provvisoria di quattro messaggi pubblicitari diffusi nella prima metà del mese di giugno
2005, attraverso il servizio postale, dalla società DAD, consistenti in altrettanti moduli d’ordine per
l’inserimento dei dati relativi alle società destinatarie nel “Registro Italiano in Internet”.
BOLLETTINO 78 N. 17 DEL 14 MAGGIO 2007
14. Successivamente alla predetta delibera del 24 ottobre 2006, n. 16098, sono pervenute ulteriori
segnalazioni, oltre che da associazioni senza scopo di lucro, da operatori attivi in diversi settori
economici nonché da pubbliche amministrazioni. Tali segnalazioni sono relative a moduli diffusi
via posta, aventi contenuto analogo a quelli sopra descritti.
15. Di seguito, vengono elencate tali richieste di intervento, specificando per ciascuna di esse il
periodo di ricevimento del modulo da parte del segnalante e l’area geografica di riferimento: 1)
richiesta di intervento pervenuta in data 22 dicembre 2006 relativa ad un modulo ricevuto nel
maggio 2006 da una società con sede a Milano; 2) richiesta di intervento pervenuta in data 29
dicembre 2006 relativa ad un modulo ricevuto nel giugno 2006 da una Pubblica Amministrazione
con sede a Roma; 3) richiesta di intervento pervenuta in data 15 gennaio 2007, riguardante un
modulo ricevuto nel maggio 2006 da un’impresa con sede a Bari; 4) richiesta di intervento
pervenuta in data 24 gennaio 2007, riguardante un modulo ricevuto nel maggio 2006 da una
società con sede a Bologna; 5) richiesta di intervento pervenuta in data 13 febbraio 2007,
riguardante un modulo ricevuto nel maggio 2006 da una società con sede in provincia di Trento; 6)
richiesta di intervento pervenuta in data 13 marzo 2007, relativa ad un modulo pervenuto ad
un’associazione con sede a Firenze, nel settembre 2006; 7) richiesta di intervento pervenuta per
conoscenza in data 14 marzo 2007 da un istituto scolastico, presso i propri uffici di Guidonia,
relativa ad un modulo ricevuto nel giugno 2006.
II. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE
16. Il provvedimento di contestazione dell’inottemperanza alla citata delibera del 7 dicembre 2005,
n. 14992 è stato comunicato all’operatore pubblicitario in data 27 novembre 2006.
17. Con memoria pervenuta in data 12 gennaio 2007, DAD ha innanzitutto osservato che è stata
modificata la dizione con cui viene pubblicizzata l’iniziativa commerciale della DAD al fine di
adeguarsi all’inibitoria del provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005. Infatti, non viene
riportata più la terminologia “Registro Italiano in Internet”che, alla luce della lettura del citato
provvedimento di sospensione, poteva apparire idoneo ad indurre in errore i destinatari del
messaggio, bensì “Registrazione Internet Italia per le imprese”. Più in generale, sulla versione del
modulo diffuso nel maggio e giugno 2006, non sono rinvenibili espressioni che possano ricondurre
l’offerta de qua all’Istituto di Informatica e Telematica del C.N.R. o al Registro da esso tenuto.
18. Inoltre, il modulo diffuso nel maggio-giugno 2006 contiene alcune informazioni ulteriori rispetto a
quello oggetto di valutazione delibera del 7 dicembre 2005, n. 14992. In particolare, viene specificato
che il registro che contiene l’elenco delle imprese, delle istituzioni, dei liberi professionisti e degli uffici
pubblici italiani con indirizzi internet viene pubblicato sul sito www.Registro-Italiano-in-Internet.com
con un suffisso (.com) che rende evidente come il modulo provenga da una società commerciale e non
da un soggetto istituzionale. Il lettore viene inoltre invitato a prendere visione dei servizi offerti dalla
società proponente consultando il suddetto sito, in modo da operare la scelta se aderire o meno alla
proposta contrattuale offerta. D’altra parte, è plausibile che chiunque sia indeciso se accettare o meno
l’offerta voglia prima verificare il proprio interesse al servizio.
19. La parte ha evidenziato infine quattro elementi grafici ed espressivi che, complessivamente
considerati, renderebbero edotti i destinatari della circostanza che l’iniziativa proviene da una
società commerciale piuttosto che da un soggetto istituzionale. Si tratta innanzitutto delle
indicazioni relative al rinvio dei dati ove il numero di fax fa riferimento al prefisso internazionale
della Germania (0049), mentre la busta da utilizzare per il reinvio via posta riporta il nominativo
della DAD e l’indirizzo della sua sede di Amburgo. Inoltre, sul lato sinistro del messaggio, è posta
un’indicazione in verticale ove in grassetto sono riportati i dati identificativi della DAD. Ancora,
BOLLETTINO N. 17 DEL 14 MAGGIO 2007 79
nella sezione del modulo dedicata all’ordine, redatta tra l’altro con le medesime dimensioni
grafiche presenti anche nelle altre sezioni, vengono riportate le affermazioni relative alla
commissione dell’ordine alla DAD. Quest’ultima, infine, nel contesto complessivo del messaggio,
viene esplicitamente identificata come “casa editrice”.
III. VALUTAZIONI
20. Nella memoria pervenuta in data 12 gennaio 2007, la parte ha contestato la sussistenza del
presupposto oggettivo della violazione dell’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo
n. 206/05 e, in particolare, l’assenza della diffusione di messaggi aventi un carattere decettivo
analogo a quello oggetto di censura nel provvedimento 7 dicembre 2005, n. 14992 in quanto idonei
a rendere edotti i destinatari della provenienza del modulo da parte di una società commerciale e,
in via connessa, della natura dell’iniziativa pubblicizzata.
21. Nonostante le indubbie modifiche apportate nella nuova versione dei messaggi in esame,
evidenziate dall’operatore pubblicitario nella propria memoria difensiva, tali messaggi, attraverso
l’utilizzo dell’affermazione “Registrazione Internet Italia”, costituiscono di fatto la
riproposizione, da parte del medesimo operatore pubblicitario, di un congegno ingannatorio che
presenta sostanziali analogie rispetto a quello censurato nei messaggi valutati nell’ambito del
provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005.
22. In tale occasione, infatti, i messaggi segnalati apparivano, ad una prima delibazione, idonei a
indurre in errore i destinatari relativamente ad elementi essenziali per la propria valutazione di
adesione, quali le caratteristiche stesse dell’iniziativa e l’esatta identità del soggetto autore, in
quanto, attraverso la terminologia utilizzata, con riguardo al “Registro Italiano in internet” in cui
le imprese stesse possono chiedere l’inserimento, e in assenza di adeguate avvertenze in senso
contrario, potevano ingenerare il convincimento che non vi sia distinzione fra il registro tenuto
dall’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il registro cui
fanno riferimento i moduli inviati dalla DAD.
23. Analogamente, nei messaggi oggetto della presente valutazione, la terminologia “Registrazione
Internet Italia”, seguita dalla dicitura “per le imprese”, induce i consumatori, a ritenere che si
tratti di un’iniziativa ufficiale dell’ente sopra richiamato, sfruttando peraltro l’affidabilità
notoriamente riconosciuta a detto ente, anche in considerazione del fatto che la tenuta del Registro
ufficiale rientra nei suoi compiti istituzionali.
24. Con specifico riguardo alle osservazioni svolte dall’operatore al fine di sottolineare gli aspetti
grafici ed espressivi asseritamene idonei a differenziare i moduli oggetto del presente
procedimento rispetto a quello esaminato nell’ambito del provvedimento n. 14992, del 7 dicembre
2005, si rileva innanzitutto che essi erano già presenti nella versione del messaggio oggetto di
valutazione nel predetto provvedimento.
25. Analogamente a quanto rilevato rispetto alla precedente versione del modulo, va rilevato che
gli stessi non sono sufficientemente messi in evidenza a fronte del rilievo di cui gode, invece,
l’intestazione dei moduli stessi, laddove posti in posizione verticale su di un lato del modulo con
caratteri grafici ridotti. E, dall’altro, proprio la circostanza della notorietà del Registro ufficiale dei
domini “.it”, e della mancanza di necessità per lo stesso di adottare iniziative pubblicitarie, appare
idonea ad ingenerare confusione nei destinatari. Essi, infatti, essendo invitati, tra l’altro, a
compilare il modulo anche solo ai fini dell’aggiornamento dei dati, ben potrebbero essere indotti,
in tal modo, a rispondere sulla base dell’erronea convinzione che si tratti di un invito del Registro
ufficiale, dei cui servizi potrebbero già essere da tempo fruitori.
BOLLETTINO 80 N. 17 DEL 14 MAGGIO 2007
26. In tal senso, contrariamente a quanto prospettato dall’operatore pubblicitario nelle proprie difese, le
indicazioni relative al numero di fax cui indirizzare il modulo e all’indirizzo ove recapitarlo non
rappresentano elementi che consentono ai destinatari del messaggio di comprendere in maniera
immediata e concludente l’effettiva natura del soggetto che ha proceduto all’invio, a fronte
dell’indicazione “Registrazione in internet Italia” posta nell’intestazione del modulo, terminologia
idonea ad identificare un’iniziativa di aggiornamento di dati di carattere ufficiale.
IV. SANZIONE
27. Ai sensi dell’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di
inottemperanza ai provvedimenti inibitori, l’Autorità applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
28. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei
criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo
26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione,
dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché delle condizioni
economiche dell’impresa stessa.
29. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della circostanza che i messaggi si
caratterizzano per un significativo impatto. Infatti, dagli elementi in atti e, in particolare,
dall’esame delle diverse segnalazioni pervenute, risulta che i messaggi oggetto della presente
valutazione hanno avuto una diffusione sull’intero territorio nazionale.
Inoltre, la modalità di diffusione prescelta ha avuto una significativa capacità di penetrazione in
quanto si caratterizza per un invio capillare dei moduli, indirizzati a mezzo posta presso specifici
operatori.
Con riguardo alla durata della violazione, sulla base degli elementi in atti, si rileva che i messaggi
sono stati diffusi tra il maggio e il settembre 2006, configurandosi come un’infrazione di durata
lunga.
Pertanto, in ragione della gravità e della durata, l’importo della sanzione è fissato nella misura di
25.100 € (venticinquemilacento euro).
30. Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare a DAD Deutscher Adressdienst GmbH una
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 25.100 € (venticinquemilacento euro).
Tutto ciò premesso e considerato;
DELIBERA
a) che il comportamento di DAD Deutscher Adressdienst GmbH, consistito nell’aver violato la
delibera n. 14992, del 7 dicembre 2005, costituisce inottemperanza a quest’ultima;
b) che, per tale comportamento, venga comminata a DAD Deutscher Adressdienst GmbH una
sanzione amministrativa pecuniaria di 25.100 € (venticinquemilacento euro).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al
concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste
Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
BOLLETTINO N. 17 DEL 14 MAGGIO 2007 81
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per
la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai
sensi di legge.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi
dell’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
Come difendersi? Basta cestinare la lettera.
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