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ACTA: la Corte di Giustizia UE mette una pietra tombale

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha detto no alla SABAM, la SIAE belga. Un giudice nazionale non può imporre agli Internet Provider di fare gli sceriffi della rete e mettere filtri per prevenire e impedire il download illegale di opere musicali e audiovisive. E’ una storia che vi ho raccontato ad aprile dell’anno scorso e che oggi si è conclusa con la sentenza definitiva.  Decisione che farà epoca, come si dice in questi casi.

 

I giudici europei hanno dunque accolto la tesi dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea, Pedro Cruz Villalón, cioè un giudice nazionale non può costringere gli ISP a filtrare tutte le comunicazioni Internet e bloccare gli abbonati che violano i diritti d’autore.

Per i giudici di Lussemburgo, l’imposizione di un sistema di filtraggio al social network non rispetterebbe il divieto di imporre al gestore un obbligo generale di sorveglianza, né l’esigenza di garantire il giusto equilibrio tra la tutela del diritto d’autore, da un lato, così come dall’altro la libertà d’impresa, il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà di ricevere o comunicare informazioni.

La direttiva 2000/31 – ha scritto la Corte – vieta alle autorità nazionali di adottare misure che impongano ad un prestatore di servizi di hosting di procedere ad una sorveglianza generalizzata sulle informazioni che esso memorizza… siffatto divieto abbraccia, in particolare, le misure nazionali che obblighino un prestatore intermedio, come un prestatore di servizi di hosting, a realizzare una sorveglianza attiva su tutti i dati di ciascuno dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione di diritti di proprietà intellettuale.

Peraltro, un siffatto obbligo di sorveglianza generale sarebbe incompatibile con l’articolo 3 della direttiva 2004/48, il quale enuncia che le misure contemplate da detta direttiva devono essere eque, proporzionate e non eccessivamente costose…

…siffatta sorveglianza preventiva richiederebbe un’osservazione attiva dei file memorizzati dagli utenti presso il prestatore di servizi di hosting e riguarderebbe sia la quasi totalità delle informazioni così memorizzate sia ciascuno degli utenti dei servizi di tale prestatore…

l’ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso implicherebbe, da un lato, l’identificazione, l’analisi sistematica e l’elaborazione delle informazioni relative ai profili creati sulla rete sociale dagli utenti della medesima, informazioni, queste, che costituiscono dati personali protetti, in quanto consentono, in linea di principio, di identificare i suddetti utenti

…detta ingiunzione rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto illecito ed un contenuto lecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito. Infatti, è indiscusso che la questione della liceità di una trasmissione dipende anche dall’applicazione di eccezioni di legge al diritto d’autore che variano da uno Stato membro all’altro. Inoltre, in determinati Stati membri talune opere possono rientrare nel pubblico dominio o possono essere state messe in linea a titolo gratuito da parte dei relativi autori

…Le direttive:

– 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»);

– 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, e

– 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale,

lette in combinato disposto e interpretate alla luce delle esigenze di tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate nel senso che ostano all’ingiunzione, rivolta da un giudice nazionale ad un prestatore di servizi di hosting, di predisporre un sistema di filtraggio:

– delle informazioni memorizzate sui server di detto prestatore dagli utenti dei suoi servizi;

– che si applichi indistintamente nei confronti di tutti questi utenti;

–  a titolo preventivo;

– a spese esclusive del prestatore, e

– senza limiti nel tempo,

idoneo ad identificare i file elettronici contenenti opere musicali, cinematografiche o audiovisive rispetto alle quali il richiedente il provvedimento di ingiunzione affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare la messa a disposizione del pubblico di dette opere, lesiva del diritto d’autore.

Insomma, la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sembra la pietra tombale sull’ACTA e su analoghi provvedimenti dei governi nazionali del vecchio continente.

ACTA è finalizzata ad imporre un controllo forzato sui fornitori di accesso Internet da parte dell’industria del copyright, tramite collaborazioni obbligatorie, responsabilità penale in caso di rifiuto, obbligo di intercettazione delle comunicazioni elettroniche senza mandato di un magistrato (da Wikipedia). 

Pino Bruno

Scrivo per passione e per dovere, sono direttore di Tom's Hardware Italy, ho fatto il giornalista all'Ansa e alla Rai e scrivo di digital life per Mondadori Informatica e Sperling&Kupfer

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