Il treno ritarda per causa di forza maggiore? Il viaggiatore ha comunque diritto al rimborso
8 Ottobre 2013 Pubblicato da Pino Bruno
- 8 Ottobre 2013
- AU HASARD
- Corte di Giustizia Europea, trasporti, Trenitalia
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A me è successo l’altro giorno. La cosiddetta “Freccia” di Trenitalia da Bari a Roma è arrivata a destinazione con 160 minuti di ritardo. Un uomo è stato travolto dal treno. Forse un suicidio. Ebbene, in tal caso, anche se il ritardo supera i 60 minuti, Trenitalia non rimborsa il biglietto, come recita il Regolamento: “…fatti salvi i casi di esclusione dalla responsabilità dell’Impresa ferroviaria: colpa del viaggiatore, comportamenti di terzi, esempio: occupazione dei binari da parte di manifestanti, suicidio, e cause di forza maggiore, esempio: tempesta, inondazioni, interruzione dell’energia elettrica, scioperi, lavori programmati in linea resi noti alla clientela”. La Corte di Giustizia europea, però, la pensa diversamente, come fa sapere Adiconsum.
Io che sono tignoso assai, sono andato a cercarmi la decisione, sul sito della Corte. Eccola qui. La sentenza è del 26 settembre scorso e riguarda le ferrovie austriache. Dicono i giudici europei che “…un’impresa ferroviaria non è legittimata a inserire nelle sue condizioni generali di trasporto una clausola in forza della quale essa è esonerata dall’obbligo d’indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo, qualora il ritardo sia imputabile a un caso di forza maggiore o a una delle cause elencate all’articolo 32, paragrafo 2, delle regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999”.
Dunque la Corte ha chiarito che, come prevede il Regolamento sui diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, il passeggero che subisce un ritardo pari o superiore a 1 ora può sempre chiedere il rimborso (parziale) del biglietto. Rimborso che corrisponde almeno al 25% del prezzo del biglietto, nel caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti, e al 50% nel caso di ritardo di 120 minuti o superiore.
“Nessuna eccezione – sottolinea Adiconsum – quindi, per i casi in cui il ritardo sia dovuto ad un caso di forza maggiore, cioè per una causa del tutto estranea alla compagnia ferroviaria. Di conseguenza, le compagnie non possono neanche inserire, nelle proprie condizioni contrattuali, nessuna clausola che le esoneri dal rimborso al verificarsi di circostanze del genere. Ciò che può essere escluso, nel caso di ritardo dovuto a forza maggiore, è solo il diritto al risarcimento del danno (in base alle regole uniformi dei contratti di trasporto internazionale) ma non il rimborso parziale del biglietto”.
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