Da oggi la burocrazia deve essere trasparente suo malgrado
22 Aprile 2013 Pubblicato da Pino Bruno
Sindaci, presidi, direttori di Asl, amministratori pubblici tutti: da oggi vi tocca essere trasparenti sul serio. Adesso c’è la legge che ve lo impone, e per chi non si adegua sono previste pesanti sanzioni. Sabato scorso è entrato in vigore il decreto legislativo n. 33/2013 sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
La novità più importante è il cosiddetto Accesso Civico, cioè ogni cittadino ha il diritto di accedere ai siti delle pubbliche amministrazioni – senza dover autenticarsi – per avere informazioni sull’organizzazione e sull’attività della stessa PA, indipendentemente da ogni specifico interesse e senza obbligo di motivazione.
E’ tutto nell’articolo 5[1].
Prendiamo il caso degli appalti, tema particolarmente sensibile. Adesso ogni amministrazione pubblica deve creare sul sito istituzionale una sezione denominata Amministrazione Trasparente, in cui pubblicare ogni sei mesi tutte le informazioni su costi e tempi di realizzazione delle opere pubbliche, compresi gli appalti affidati a trattativa privata. Ogni anno ci sarà anche il riepilogo sui tempi medi per il pagamento delle fatture per forniture, servizi e beni acquistati.
La bacheca dovrà dunque ospitare bilanci, delibere, circolari, direttive, organigrammi, consulenze, contatti telefonici e indirizzi di Posta Elettronica Certificata. Le informazioni dovranno rimanere lì almeno cinque anni. Dovranno essere pubblici anche i rendiconti dei partiti rappresentati nei consigli regionali, provinciali e comunali, altrimenti saranno dimezzati i fondi.
Ogni amministrazione dovrà nominare il Responsabile della Trasparenza, che svolgerà “stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anti corruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.
Gli articoli 46 e 47 del decreto entrano nel merito delle sanzioni previste in caso di inottemperanza. I dirigenti pagheranno di tasca propria: “… sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”.
Dice l’articolo 1 del decreto che “La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche“.
Il governo ha inoltre attivato il sito La Bussola della Trasparenza, che permette alle Pubbliche Amministrazioni e ai cittadini di utilizzare strumenti per l’ analisi ed il monitoraggio dei siti web delle P.A., valutabili sempre nell’ottica della trasparenza.
Il decreto, almeno nelle intenzioni, si ispira al Freedom of Information Act (FOIA) statunitense e alle leggi adottate altrove, ed è un importante passo avanti nella direzione indicata dall’associazione FOIA.IT.
Open Data in dirittura d’arrivo?
[1] Art. 5 decreto legislativo n. 33/2013
Accesso civico
1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L’amministrazione, entro trenta giorni procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.