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Da oggi la burocrazia deve essere trasparente suo malgrado

Sindaci, presidi, direttori di Asl, amministratori pubblici tutti: da oggi vi tocca essere trasparenti sul serio. Adesso c’è la legge che ve lo impone, e per chi non si adegua sono previste pesanti sanzioni. Sabato scorso è entrato in vigore il decreto legislativo n. 33/2013 sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.   

 

La novità più importante è il cosiddetto Accesso Civico, cioè ogni cittadino ha il diritto di accedere ai siti delle pubbliche amministrazioni – senza dover autenticarsi – per avere informazioni sull’organizzazione e sull’attività della stessa PA, indipendentemente da ogni specifico interesse e senza obbligo di motivazione.

E’ tutto nell’articolo 5[1].

Prendiamo il caso degli appalti, tema particolarmente sensibile. Adesso ogni amministrazione pubblica deve creare sul sito istituzionale una sezione denominata Amministrazione Trasparente, in cui pubblicare ogni sei mesi tutte le informazioni su costi e tempi di realizzazione delle opere pubbliche, compresi gli appalti affidati a trattativa privata. Ogni anno ci sarà anche il riepilogo sui tempi medi per il pagamento delle fatture per forniture, servizi e beni acquistati.

La bacheca dovrà dunque ospitare bilanci, delibere, circolari, direttive, organigrammi, consulenze, contatti telefonici e indirizzi di Posta Elettronica Certificata. Le informazioni dovranno rimanere lì almeno cinque anni. Dovranno essere pubblici anche i rendiconti dei partiti rappresentati nei consigli regionali, provinciali e comunali, altrimenti saranno dimezzati i fondi.

Ogni amministrazione dovrà nominare il Responsabile della Trasparenza, che svolgerà “stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anti corruzione e, nei casi  più  gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.

Gli articoli 46 e 47 del decreto entrano nel merito delle sanzioni previste in caso di inottemperanza. I dirigenti pagheranno di tasca propria: “… sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio  collegato  alla  performance individuale dei responsabili”.

Dice l’articolo 1 del decreto che “La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche“.

Il governo ha inoltre attivato il sito La Bussola della Trasparenza, che permette alle Pubbliche Amministrazioni e ai cittadini di utilizzare strumenti per l’ analisi ed il monitoraggio dei siti web delle P.A.,  valutabili sempre nell’ottica della trasparenza.

Il decreto, almeno nelle intenzioni, si ispira al Freedom of Information Act (FOIA) statunitense e alle leggi adottate altrove, ed è un importante passo avanti nella direzione indicata dall’associazione FOIA.IT.

Open Data in dirittura d’arrivo?

 


[1] Art. 5 decreto legislativo n. 33/2013

Accesso civico

1. L’obbligo  previsto  dalla  normativa  vigente  in  capo   alle pubbliche amministrazioni di  pubblicare  documenti,  informazioni  o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere  i  medesimi,  nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad  alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e  va  presentata  al  responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata  alla  pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

3. L’amministrazione, entro trenta giorni procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del  dato richiesto e  lo  trasmette  contestualmente  al  richiedente,  ovvero comunica  al  medesimo   l’avvenuta   pubblicazione,   indicando   il collegamento  ipertestuale  a  quanto  richiesto.  Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già  pubblicati  nel rispetto  della  normativa  vigente,  l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui  all’articolo  2, comma  9-bis  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni,  che,  verificata  la  sussistenza   dell’obbligo   di pubblicazione, nei  termini  di  cui  al  comma  9-ter  del  medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2  luglio  2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.

6. La richiesta di accesso  civico  comporta,  da  parte del Responsabile della trasparenza,  l’obbligo  di  segnalazione  di  cui all’articolo 43, comma 5.

Pino Bruno

Scrivo per passione e per dovere, sono direttore di Tom's Hardware Italy, ho fatto il giornalista all'Ansa e alla Rai e scrivo di digital life per Mondadori Informatica e Sperling&Kupfer

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